Imposte comunali

Riscossione dai cittadini per finanziare i servizi pubblici locali.

Ultima modifica 30 luglio 2023

Argomenti :
Imposte
imposte
Il Responsabile del servizio tributi informa

La nuova IMU 2022 riunisce in un'unica imposta sia la "vecchia" IMU sia la TASI, mantenendo però struttura e "impostazione fiscale" dei vecchi tributi. Non sono state infatti toccate le esenzioni per le prime abitazioni. La nuova IMU 2022 dovrà essere pagata in due rate distinte, con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre. L'ammontare della prima rata è pari alla metà di quanto pagato di IMU e TASI nel corso del 2021. La seconda rata, invece, dovrà essere calcolata in base alle aliquote pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre di ogni anno.

Con un unico codice tributo 3918

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/06/2022 il consesso ha  ritenuto opportuno per l'anno 2022, approvare, tra quelle proposte dalla L. 160/2019 (art. 1, commi dal 748 al 755), al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, per l'anno 2022, le aliquote della nuova IMU così come segue:

Fattispecie imponibile
  • abitazione principale classificata nelle categorie A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze: 0,5% (aliquota IMU)
  • fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: 0,1% (aliquota IMU)
  • terreni agricoli non posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali e terreni non coltivati: 0,00 (aliquota IMU)
  • immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: 1,14% (aliquota IMU)
  • fabbricati rurali ad uso strumentale immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d 10: 0,1% (aliquota IMU)
  • immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra riportati (comprese le aree edificabili): 0,96% (aliquota IMU)
  • detrazione abitazione principale categorie A/1, A/8, e A/9 e relative pertinenze - 200 €: -
Prot. 3247 del 15/10/2020, il Responsabile dell’area finanziaria avvisa

Che con deliberazione n. 61 del 08.10.2020, esecutiva, la  Giunta  Comunale ha disposto quanto segue:

  • Il funzionario responsabile dell’Area Finanziaria, o di qualsiasi altra entrata comunale, può concedere una rateizzazione delle somme dovute all’Ente in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3/bis del d.lgs 18/12/1997 n. 462 , e successive modificazioni, dalle Circolari Min. Finanze 26/01/2000, n. 15 e dell’ 01/10/2003 n. 52, ai contribuenti che producano apposita istanza, al Servizio Tributi dell’Ente, su apposito modulo predisposto dal Comune.
  • Il funzionario responsabile, sulla base dell’istanza e della documentazione prodotta dal debitore, e qualora acconsenta alla rateazione, predispone un piano rateale che deve essere sottoscritto per accettazione dal contribuente/debitore, che si impegna a versare le somme dovute, secondo le indicazioni contenute nel piano di dilazione medesimo, entro il giorno 8 di ciascun mese secondo il seguente schema:
    • fino a euro 200,00 nessuna rateizzazione
    • da euro 200,01 a euro 500,00 - quattro rate mensili
    • da euro 500,01 a euro 3.000,00 - dodici rate mensili
    • da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 - ventiquattro rate mensili
    • da euro 6.000,01 a euro 20.000,00 - trentasei rate mensili
    • oltre euro 20.000,00 - settantadue rate mensili
  • Alle somme dovute devono essere aggiunti gli interessi di mora e gli interessi maturati dalla rata oltre  eventuali oneri dell’Agente per la riscossione (in caso di dilazione di pagamento di tributi iscritti a ruolo)
  • La rateizzazione non è consentita:
    • quando sia iniziata la procedura esecutiva coincidente con il pignoramento mobiliare od immobiliare
    • quando il contribuente/debitore risulti moroso per precedenti rateazioni
    • se l’importo complessivamente dovuto per tributi locali è inferiore ad € 200,00
  • In caso di decesso del contribuente, i versamenti relativi al de cuius e relativi agli eredi possono essere protratti fino ad un anno dalla data del decesso, qualora non sia stata definita anticipatamente la dichiarazione di successione e relativamente all’anno di imposizione nel quale è avvenuto il decesso, tale opzione deve essere tempestivamente comunicata all’Ufficio tributi da parte degli eredi
  • La Giunta comunale, può stabilire proroghe dei termini dei versamenti, a carattere generalizzato, per i contribuenti di determinate zone del territorio comunale, che sono state colpite da eventi atmosferici o calamità di particolare gravità
  • In caso di mancato pagamento della prima rata o di due rate consecutive successive alla prima, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione, senza necessità di alcuna comunicazione e l’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in una unica soluzione senza alcuna ulteriore possibilità di rateazione.

Nelle more di approvazione del regolamento delle entrate comunali, di stabilire che i criteri stabiliti con la presenta deliberazione valgano per le richieste di accordi - rateizzazione/dilazione che saranno presentate a fronte di atti e provvedimenti di accertamento e riscossione emessi dall’anno 2020 in poi.

Questo Ufficio ha predisposto  la domanda  per le richieste di rateizzazione che si allega.

Domanda di rateizzazione
30-07-2023

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