Descrizione
C O M U N E D I G R E C I (Provincia di Avellino)
Ordinanza n. 3 del 16/06/2025 Reg. gen. n. 6 del 16/06/2025
OGGETTO: Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi.
IL SINDACO
VISTO il D. Lgs. n 267 del 2000 “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare riferimento all’art. 54, comma 4;
VISTO il D. Lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile”, il quale, all’art.3, comma 1, lettera c), individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art. 6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
VISTE le Raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri per la campagna estiva antincendio MIN_MUSUMECI-0001034-P-06/05/2024;
VISTA la Legge n. 353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTO l’art. 14, comma 8 del D.L. 24/06/2014 n. 91, conv. con mod. dalla L. 11 agosto 2014 n. 116
VISTA la Legge regionale n. 12 del 2017 e s.m.i. “Legge di Protezione Civile in Campania”;
VISTO il Regolamento Regionale 28 settembre 2017 n. 3, recante il "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale";
VISTO il D.lgs. n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
VISTO il R.D. n. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 1/2018, recante il “Codice di protezione civile”, che all’art. 16, comma 1, individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
VISTO il “Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi per il triennio 2023-2025” approvato con DGR n. 380 del 29/06/2023 e pubblicato sul BURC n. 54 del 17/07/2023;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 225 del 07/06/2024 con il quale è stato reso noto lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull’intero territorio della regione Campania valevole dal 15 giugno al 15 ottobre 2024;
ATTESO CHE il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
CONSIDERATO CHE, ai sensi del Regolamento Regione Campania n. 3/2017, durante il periodo di massima pericolosità, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è vietato:
• accendere fuochi di ogni genere;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
• usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come:
- gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo- pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
RITENUTO di dover prevenire, le suddette azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nel periodo a rischio di incendio boschivo, nonché prevedere in tempo gli interventi di prevenzione dei fattori predisponenti gli incendi;
RICHIAMA l’attenzione sui divieti ed obblighi di cui:
• all’art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006 recante il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione;
• all’art. 25, c.1 lett. f) della legge regionale n. 26/2012 recante il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1 giugno al 20 settembre;
• all’art. 75 del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, recante il "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".
In particolare si rammenta che, durante il periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2024, di maggior pericolo per gli incendi boschivi, nei boschi e nei pascoli del territorio comunale o nelle vicinanze di essi è tassativamente vietato:
• accendere fuochi di ogni genere fino alla distanza di mt 100 dal bosco;
• far brillare mine o usare esplosivi;
• usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
• usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
• fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
• transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali, nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti;
• esercire attività pirotecnica fino alla distanza di 1 km dal bosco, nonché accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici.
Per il caso di manifestazioni pubbliche, si rinvia alle ulteriori prescrizioni di cui all’art. 76 del R.R. Campania n. 3/2017.
E ORDINA
1) Dispositivi per gli Enti di gestione di Infrastrutture e servizi
Alle società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo - in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 75 c. 14 del regolamento Regionale 3/2017 - alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) confinanti con aree boscate o ricadenti in prossimità di esse, creando idonee fasce di protezione al fine di evitare la propagazione degli incendi. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tenda a chiudere la sede stradale, al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio. All’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e regionali si applicano la specifica normativa e le disposizioni adottate dall’Ente di gestione. Si richiama l’obbligo, per proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate o in
prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza, previsto dall’art. 75 c. 14-bis del Regolamento Regionale 3/2017.
2) Attività ad alto rischio esplosivo
Ai proprietari di attività ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), limitrofe alle aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della L. n. 353/2000, di comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio di Protezione Civile della Regione Campania onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi. Si richiama l’attenzione sul divieto, di cui all’art. 76 del Regolamento Regionale n.3/2017, di impianto di fornaci, depositi o fabbriche di qualsiasi genere che possano innescare incendio ed esplosioni, all’interno dei boschi o a meno di mt. 100 da essi.
3) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive e divieti di abbruciatura delle stoppie e dei residui vegetali
Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, di realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno metri cinque e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama il divieto di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, vigente dal 1° giugno al 20 settembre, di cui all’art. 25, c.1 lett. f) della Legge Regionale n. 26/2012. Si richiama, altresì, il divieto assoluto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione, ai sensi dell’art. 182 c.6-bis del D.Lgs. n. 152 del 2006.
4) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e al riposo e loro gestione
Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo di realizzare, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. Si richiama l’obbligo, di cui all’art. 75 c. 14-bis del Regolamento Regionale n.3/2017, per i proprietari frontisti delle strade confinanti con aree boscate, o ricadenti in prossimità di esse, di mantenere sgombre da vegetazione le banchine e le scarpate di loro competenza.
PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITA’ DI PREVENZIONE
5) Aree boscate
Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati. Si richiama l’obbligo, disposto dall’art. 75 c. 15 del Regolamento Regionale n.3/2017, per i proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di aree di interfaccia bosco-insediamenti abitativi, produttivi e/o turistico-ricreativi, di provvedere la ripulitura dell’area circostante l’insediamento, per un raggio di almeno metri venti, mediante il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva, rovi e necromassa. In caso di grave incuria, sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
6) Attività turistiche e ricettive
Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali di cui al Regolamento n.3 /2017 e ss.mm.ii. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
VIGILANZA E SANZIONI
7) Vigilanza
Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.
8) Sanzioni
La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali previste dalle norme statali nell’ambito delle materie di cui alla presente Ordinanza.
Ogni altra violazione per cui non sia già prevista una specifica sanzione, in particolar al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi di prevenzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.
9) Norme applicabili
Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con provvedimento regionale di dichiarazione del periodo di massima pericolosità per il rischio da incendi boschivi emanato ai sensi della L. R. n. 12/2017 e del Regolamento Regionale n. 3/2017. Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Greci, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il suo territorio.
La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza a:
- Comando Polizia Municipale, Comando Stazione Carabinieri di Greci, Stazione Carabinieri Forestale di Ariano Irpino, Commissariato di Polizia di Stato;
nonché inviata per conoscenza a: - Protezione Civile Regionale, Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Avellino, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Avellino, Comando Provinciale dei Carabinieri;
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sede competente, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, recante il “Codice del processo amministrativo”
Il Sindaco
F.to Norcia Nicola Luigi
A cura di
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Ultimo aggiornamento: 16 giugno 2025, 19:56